Le aziende e i professionisti che utilizzano autovetture nella propria attività possono recuperare solo una piccola parte di ciò che spendono sia per l’acquisizione (in proprietà, noleggio o leasing) sia per tutti i costi ad esse afferenti:
assicurazione, bollo, carburanti, manutenzioni, cambio gomme ecc. sono soggetti alle medesime limitazioni di detraibilità / deducibilità fiscale, in materia di I.v.a. e imposte dirette: nella generalità dei casi le imprese possono detrarre soltanto il 40% dell’I.v.a. assolta sulle spese inerenti e appena il 20% sui costi di bilancio.
Con l’acquisto di un’autovettura dal costo, ad esempio di 20.000 euro + i.v.a., si perderebbero 2640,00 di I.v.a. nell’immediato e 16.000 di costi deducibili nei cinque anni a seguire.
Per quale motivo le autovetture sono tanto penalizzate in ambito fiscale? Perché in genere, salvo alcune eccezioni (taxi, agenti di commercio ecc.) il fisco ne presuppone un utilizzo promiscuo (aziendale e personale) in una misura pre-determinata.
Esistono in commercio delle autovetture che al contrario, consentono la recuperabilità totale ai fini fiscali? La risposta è affermativa, ma occorre precisare alcuni punti importanti.
Gli autocarri, che si distinguono dalle autovetture per caratteristiche e per utilizzo, sono considerati dal fisco beni di esclusivo utilizzo aziendale, godendo pertanto della detraibilità del 100% dell’I.v.a. assolta e del 100% dei costi portati in bilancio; questo ovviamente vale anche per tutti i costi “di esercizio” e amministrativi afferenti ai veicoli.
In passato le imprese, al fine godere dei benefici fiscali riservati agli autocarri, erano solite ricorrere all’escamotage di acquistare delle autovetture per poi farle re-immatricolare come autocarri, in virtù di apposite modifiche tecniche (come la classica istallazione della rete metallica nel vano posteriore).
Il “falso autocarro” era ormai diventato uno strumento piuttosto diffuso per aggirare le stringenti norme fiscali, fino all’entrata in vigore del famigerato “Decreto Bersani” (D.L. 223 del 04.07.2006 convertito, con modificazioni, dalla Legge 248 del 4 agosto 2006)
Con esso furono definite delle caratteristiche precise per definire un veicolo come “falso autocarro” a prescindere dalla categoria di immatricolazione (N1):
- codice carrozzeria F0;
- numero posti a sedere maggiore o uguale a 4;
- rapporto tra la potenza motore espressa in kw e la portata (P) del veicolo uguale o superiore a 180.
In presenza di queste caratteristiche, tutte desumibili da libretto di circolazione, il veicolo è considerato a tutti gli effetti fiscali come autovettura, subendo tutte le limitazioni di recuperabilità I.v.a. e imposte innanzi descritte.
Forse non tutti sanno tuttavia che in commercio vi sono modelli di autovetture (anche in leasing o noleggio) in “versione autocarro”, che rispettano a pieno i parametri fiscali suddetti.
Si tratta di alcune specifiche versioni dei modelli e delle marche più comuni di veicoli che, per loro natura e caratteristiche tecniche, possono essere immatricolati a tutti gli effetti come veri autocarri.
Questa è sicuramente una buona notizia per tutte le aziende e i professionisti che per esigenze più disparate hanno bisogno di veicoli spaziosi ed efficienti senza rinunciare al prestigio della propria immagine e soprattutto alla deducibilità integrale delle spese.
Dott. Fabio Mancini