Prestazione occasionale o buoni lavoro?

di Dott. Fabio Mancini · 23 Marzo 2021

Il lavoro Autonomo occasionale è disciplinato dall’art. 2222 del codice civile e in linea generale è retto dal c.d. “contratto d’opera” ossia una commissione d’opera intellettuale o materiale che viene svolta una tantum senza vincolo di subordinazione né necessità di coordinamento con il committente

In tal modo un soggetto può ad esempio, senza vincoli di orario e in autonomia organizzativa, realizzare un manufatto, una lavorazione o un servizio dietro specifica commissione.

Fino all’avvento  del “Jobs Act” la c.d. “prestazione di lavoro autonomo occasionale” poteva essere svolta nei limiti di importo di euro 5.000  annuali e per un numero  massimo di 30 giornate  complessive nell’arco dell’anno stesso.

Attualmente il limite di importo, ai fini fiscali è venuto meno  anche se al superamento della soglia di 5.000 annui resta sempre obbligo di versare i contributi Inps alla onerosissima Gestione Separata.

Non di rado i prestatori occasionali si trovano nella situazione di avere più incarichi/commissioni da parte di diversi committenti, raggiungendo un volume di introiti tale da valutare la sussistenza dell’obbligo di apertura di una partita I.v.a. (che si ha tutte le volte che l’attività svolta assume il carattere di “abitualità e “professionalità”)

Il lavoro Autonomo occasionale non deve essere confuso con la figura del “Lavoro Accessorio” che invece ha sostituito quelli che conoscevamo come  “voucher” o “buoni lavoro”.

La differenza è che il Lavoro Accessorio sottende un rapporto di lavoro (opera /servizio) diretto e coordinato dal committente; in pratica ricorre tutte le volte che l’opera o il servizio prestato sia svolto con caratteristiche di un lavoro subordinato, svolto perlopiù con mansioni cicliche e metodiche e con un corrispettivo legato più alla qualità e quantità del lavoro prestato che ad un risultato a “corpo”.

I confini potrebbero presentare diverse sfumature e casi-limite; ad esempio, la realizzazione di un sito internet potrebbe essere inquadrato come una prestazione o lavoro “occasionale”, il lavoro di manutenzione di un giardiniere invece potrebbe essere inquadrato nel lavoro “accessorio”.

Al lavoro accessorio (ex voucher o buoni lavoro) possono ricorrere:

1) I privati (Libretto Famiglia) – per servizi come ad. Esempio giardinaggio, riparazioni, lezioni private babysitter ecc.

2) Aziende (Prestò)  – a condizione che:

  1. a) abbia meno di 5 dipendenti a tempo indeterminato;
  2. b) il prestatore non sia stato dipendente dell’azienda negli ultimi 6 mesi

con i seguenti limiti economici:

-per il prestatore: € 2500 nei confronti dello stesso committente, 5000 per il totale committenti

-per il committente: 2500 dallo stesso prestatore, 5.000 per il totale prestatori

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